Premessa
Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno per i soggetti con ISEE inferiore a 9.360 euro annui e prevede anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi è disoccupato. Ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.
NOTA BENE – Il reddito e la pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi previsti dalla normativa.
L’Istituto ribadisce che la percezione del Rdc è compatibile sia con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria che con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE.
OSSERVA – Nell’ipotesi di svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell’80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
ATTENZIONE! – Nel caso, invece, di svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato, in applicazione del principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.
Sgravi contributivi
E’ riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso, incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati.
Nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato o da un ente di formazione che abbia stipulato un Patto di formazione, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso.
Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne.
La restante metà dell’ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, sotto forma di sgravio contributivo.
L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi INAIL.
Bonus avvio attività
Inoltre, nel caso in cui il beneficiario di reddito di cittadinanza decida di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.
Compatibilitàcon lo svolgimento di attività lavorativa
In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sia ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, dal mese di aprile 2019, contengono le informazioni relative alla retribuzione o al compenso percepiti.
La comunicazione obbligatoria non è di per sé esaustiva dell’obbligo di comunicazione:
per espressa previsione legislativa, spetta al percettore del reddito di cittadinanza comunicare all’INPS l’avvio dell’attività di lavoro dipendente secondo modalità definite dall’Istituto.
ATTENZIONE! – Qualora vengano avviati un’attività d’impresa o un lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, va fatta comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio, sempre secondo modalità definite dall’Istituto, che metterà l’informazione a disposizione delle piattaforme succitate.
In tal caso il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. Il beneficio sarà successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.Il beneficiario continuerà a fruire senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata stabilita per legge.
INFORMA – L’INPS ha messo a disposizione sul proprio portale il modello SR181 RdC/PdC – Com Esteso che va trasmesso all’Istituto entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza del beneficio, per comunicare le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC.In caso di attività autonome o d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre.
Non devono essere dichiarati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e lavoro accessorio.
Ipotesi di decadenza
E’ disposta la decadenza dal RdC:-quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettui le comunicazioni di variazionedella condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoroautonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, o nel caso in cui effettuicomunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;-quando uno dei componenti il nucleo familiare venga trovato, nel corso delle attivitàispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente odi collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie,ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioniillustrate.
NOTA BENE – Non è, invece, prevista la decadenza per la mancata comunicazione del reddito da lavoro dipendente, probabilmente perché lo stesso dovrebbe essere desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
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