Congedo matrimoniale: di cosa si tratta?

Il congedo matrimoniale è stato previsto per la prima volta dal Regio Decreto Legge n. 1334 del 1937 e con esso è possibile avere un periodo di astensione dal lavoro retribuito per un massimo di 15 giorni senza la necessità di dover attingere alle ferie.

Il congedo matrimoniale spetta di diritto a tutti i lavoratori che contraggono matrimonio civile o concordatario. La sua durata massima è di 15 giorni che devono essere fruiti in un unico periodo consecutivo in cui dovranno essere conteggiati anche i fine settimana.

Quando richiedere il congedo matrimoniale

Si ha diritto al congedo matrimoniale (spesso chiamato anche licenza matrimoniale o permesso matrimoniale), presentando domanda almeno 6 giorni prima della cerimonia. Questa richiesta va effettuata direttamente al proprio datore di lavoro che così potrà venire a conoscenza di questa esigenza. Questo è quanto previsto dal CCNL, tuttavia è consigliato fare la richiesta di congedo o comunicare al datore di lavoro le proprie intenzioni almeno un mese prima affinchè quest’ultimo sia in grado di organizzare le attività aziendali che dovranno proseguire anche in vostra assenza.

Se per motivi organizzativi o legati all’attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio .

Da non dimenticare che, al rientro dal viaggio di nozze, o comunque dopo aver fruito del periodo di congedo, bisogna provvedere a consegnare al datore di lavoro il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data di matrimonio.

La retribuzione

Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione prevista dal CCNL. La retribuzione viene garantita in parte dall’INPS mediante un assegno per congedo matrimoniale e per la restante parte dal datore di lavoro.

L’assegno per congedo matrimoniale previsto dall’INPS, pari ad una somma equivalente a sette giorni di retribuzione per la maggior parte dei casi, spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF).

L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

Categories:

Comments are closed